LA DISCIPLINA DELLA (IN)UTILIZZABILITa' DEI CD. PRECEDENTI DI POLIZIA

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Come è noto, in forza delle previsioni della l. 1 aprile 1981, n. 121 rubricata "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" è stato istituito presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno un centro elaborazione dati (d'ora innanzi "C.E.D.") che raccoglie vari archivi.

In particolare, dal combinato disposto degli artt. 6, comma 1 lett. a) e 7, comma 1 della l. 121/81 citata emerge che nei medesimi archivi sono conservati i dati e le informazioni

1. ricavati da indagini di polizia, ovvero
2. risultanti da documenti della pubblica amministrazione o
3. da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'art. 9 della stessa legge consente l'accesso ai dati e la loro utilizzazione agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai funzionari dei servizi di sicurezza e all'autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi processuali, specificando che è vietato l'uso dei dati per finalità diverse da quelle inerenti alla tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione della criminalità.

Tralasciando in questa sede ogni considerazione sulla creazione di banche dati di "sorveglianza globale" , contenenti oltretutto giudizi sulla stima e la reputazione degli interessati, notizie sulle relazioni familiari ed amichevoli, e notizie "atte a lumeggiare la figura dell'interessato" , ci si vuole soffermare sulla utilizzabilità procedimentale e processuale dei riscontri tratti dal C.E.D.

Infatti, in un procedimento penale la consultazione di tali archivi può risultare molto utile, se non decisiva, e non solo durante le indagini preliminari: gli estratti del C.E.D. infatti possono essere acquisiti al dibattimento sotto forma di tabulati quali prove documentali. Si pensi d'altro canto all'utilizzo di tali archivi nei procedimenti amministrativi, ad esempio relativi al rilascio di autorizzazioni di polizia (porto d'armi, ecc.), o relativi alle cd. misure di prevenzione di cui alla l. 1423/56.

E' evidente il pericolo di un grave vulnus dei diritti fondamentali, tra i quali quello alla difesa, che comporta l'utilizzo indiscriminato di tali informazioni, formate senza alcuna possibilità di partecipazione - o di contraddittorio! - dell'interessato o del suo difensore.

In questo senso è intervenuta dunque la disciplina sulla privacy, la quale - con una scelta forse opinabile dal punto di vista sistematico, dato che la sua collocazione naturale parrebbe essere il capo VII del titolo II del libro III del vigente codice di procedura penale rubricato "Sulle prove" - con l'articolo 42 l. 31 dicembre 1996 n. 675 dapprima, ed ora con l'articolo 175 del D.LGS. 30 settembre 2003, n. 196 (T.U. Privacy) ha novellato l'articolo 10 della l.121/1981 che al secondo comma espressamente recita :

I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell' articolo 7 fermo restando quanto stabilito dall' articolo 240 del codice di procedura penale.

In sostanza, in forza della predetta innovazione legislativa, non potranno più essere utilizzati come documenti - ed ovviamente non si potrà tenere conto del loro contenuto -i tabulati ottenuti mediante stampa dei dati contenuti negli elaboratori elettronici del C.E.D., né la prova dei fatti a cui i dati di riferiscono potrà essere ottenuta mediante deposizione testimoniale dei verbalizzanti avente ad oggetto detti dati, ma andranno acquisiti di volta in volta (eventualmente in copia, e quindi soltanto ove ancora esistenti e rintracciabili) le relazioni di servizio dei militari operanti, le denunce o querele presentate, ecc.

Tali fatti, ovviamente, potranno essere altresì essere provati sulla base di deposizioni testimoniali aventi ad oggetto il contenuto di tali "fonti originali" secondo le norme procedurali applicabili .

Qualora invece tali "fonti originali" non siano stati acquisite, le relative informazioni non potranno essere utilizzate, a pena di violazione di legge censurabile (fino) in Cassazione secondo le normative processuali applicabili .

Si pone, per alto verso, e specificatamente per i principi che governano il procedimento penale, il problema della compatibilità del sistema delineato con la presunzione di non colpevolezza di cui al capoverso dell'articolo 27 della Costituzione: è intuitivo che la sola presenza dei cd. precedenti di polizia di cui all'archivio del C.E.D. possa compromettere i diritti individuali del singolo, soprattutto quando il precedente di polizia non sia ancora stato sottoposto al vaglio del giudice naturale o, a fortiori, sia invece sfociato in una assoluzione .

Peraltro, secondo i pressoché unanimi principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione , la cancellazione del dato dall'archivio informatico non è consentita neppure quando il procedimento penale si sia esaurito con una sentenza di assoluzione (Cass., Sez. II, 11 febbraio 1994, Moretti), dato che, in questo caso, è possibile soltanto ordinare l'integrazione del dato mediante l'annotazione della intervenuta decisione di proscioglimento (Cass., Sez. IV, 13 aprile 1992, Calia).

Tale indirizzo è stato ribadito in una ulteriore pronuncia con cui è stato precisato che, a norma dell'art. 10 l. 121/81, il tribunale può ordinare la cancellazione dei dati soltanto quando essi siano inesatti o illegittimamente acquisiti, potendo, invece, ordinarsene l'integrazione nell'ipotesi di dati incompleti, come, appunto, si verifica allorché l'incompletezza derivi dalla mancata annotazione dell'esito del procedimento conclusosi con l'archiviazione o il proscioglimento (Cass., Sez. I, 26 febbraio 1996, Somma).

La soluzione prospettata, che trova nella rettifica - rectius: integrazione - del precedente di polizia con la sopravvenuta sentenza assolutoria il punto di equilibrio fra gli interessi coinvolti , sembra non soddisfare appieno, anche perché pare non contrastare sufficientemente la cultura del sospetto, che - si sa - può essere peggiore di ogni certezza.

 


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