Le fotografie senza particolare valore creativo (che sono tutelati dalla convezione di Berna) sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) in base a quanto disposto dagli artt. 87 e seguenti.
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo (foto digitali, n.d.r.), comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Quali sono le regole da seguire?
1. Titolari esclusivi dei diritti di utilizzazione economica sono il fotografo o il committente della foto: al fotografo spettano in via esclusiva il diritto di riproduzione
nonchè quello di diffusione e vendita (art. 88) salvo non abbia eseguito la fotografia in virtù di un contratto (in tal caso i relativi diritti spettano al committente).
2. In ogni caso la foto deve contenere
- il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (dunque di chi detiene i diritti di utilizzazione economica, cfr. sub 1),
- la data dell'anno di produzione della fotografia
- nonchè il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Se tali informazioni mancano nella foto originale, la riproduzione - a norma del comma 2 dell'art. 90 - è lecita sempre che, però, il fotografo non provi la malafede dell'utilizzatore (che pur conoscendo tali informazioni le ha omesse).
3. La riproduzione è sempre lecita (salvo pagamento di equo compenso al fotografo, se è noto) se viene inserita in antologie di uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche (art. 91).
In caso di pubblicazione su giornali o altri periodici anche online, ed esse concernano persone, fatti d'attualità od aventi comunque pubblico interesse, la riproduzione anche in questo caso è lecita dietro il pagamento al fotografo - sempre che sia noto e la foto porti le indicazioni di cui all'art. 90.
Il diritto esclusivo sulle fotografie - in base all'art. 92 - dura vent'anni dalla produzione della fotografia, cioè dal momento in cui è stata scattata.
4. Per i ritratti (art. 96 e ss.) sono anche previste delle norme a tutela del diritto d'immagine del soggetto ritratto; infatti l'art. 96 prevede l'obbligo per chiunque voglia esporre, riprodurre e mettere in commercio il ritratto di una persona di chiedere preventivamente il consenso di questa.
Non vi è necessità del consenso se la persona è un personaggio pubblico (ma solo pe dare notizie od informazioni su tale personaggio e non ad es. per sfuttarne l'immagne per fare pubblicità a prodotti) e neanche se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, oppure perché la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico; art. 97).
Anche nei casi di esclusione appena esposti è necessario comunque il consenso laddove l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta (art. 97, comma 2).
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