Una sentenza penale di condanna può comportare il pagamento di una somma di denaro (sola o congiunta ad una pena detentiva) denominata pena pecuniaria. A differenza delle spese di giustizia conseguenti ad una sentenza penale di condanna che possono essere rimesse (cd. remissione del debito), la pena pecuniaria non può essere rimessa (ovvero eliminata) ma può essere rateizzata. Se la pena pecuiniaria non viene (nè rateizzata nè) pagata, inizia la procedura di recupero coattivo della pena pecuniaria.
La riscossione delle pene pecuniarie (cioè dei quella parte della condanna che si riferisce ad una somma da pagare, multa o ammenda) avviene secondo i seguenti passaggi:
Notifica dell'invito di pagamento (art. 212 T.U.) - (Pagamento spontaneo)
Entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione (Campione penale) deve notificare al condannato l'invito al pagamento. L'invito contiene l'intimazione di pagare entro il termine di 30 giorni e di depositare la ricevuta di versamento entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.
Avvertenza: ovviamente ogni condannato ad una pena pecuniaria può spontaneamente pagare senza incorrere in ulteriori spese e interessi moratori. Altro vantaggio di un celere pagamento è che dal giorno dell'estinzione della pena pecuniaria cominciano a decorrere i tre anni necessari per richiedere la riabilitazione.
Riscossione mediante ruolo (art. 213/223 T.U.)
Se il condannato non paga entro il termine previsto (sostanzialmente entro un mese e 10 giorni dalla notifica dell'invito), la cancelleria iscrive a ruolo la somma dovuta dal condannato provvedendo contestualmente alla consegna della relativa pratica al concessionario per la riscossione dei tributi (Equitalia).
A questo punto il concessionario ha un termine di 4 mesi per notificare la cartella di pagamento al debitore, contenente l'intimazione al pagamento entro 60 giorni, decorsi i quali il concessionario può procedere alla riscossione coattiva tramite esecuzione forzata da parte degli ufficiali esattoriali.
Se anche tale procedura esecutiva ha esisto negativo il concessionario provvede a darne comunicazione al Campione penale il quale, a sua volta, da impulso alla successiva fase della procedura di conversione della pena pecuniaria
Avvertenza: Se si è nell'impossibilità di pagare non occorre allarmarsi. Infatti, com'è noto, non esiste più nel nostro ordinamento la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva; la somma dovuta sarà però aumentAta degli interessi (circa il 9% annuo oltre al tasso legale).
Anche in questa fase non è possibile chiedere un pagamento dilazionato al Concessionario, il quale può solamente procedere, in mancanza di beni tali da soddisfare le ragioni del credito, al pignoramento del quinto dello stipendio o iscrizione di ipoteca (o fermo amministrativo dell'autovettura). Evenienza questa ultima che spesso può rappresentare uno svantaggio maggiore rispetto all'ipotesi di una conversione o rateizzazione da parte del magistrato di sorveglianza.
Siccome tale attività esecutiva non è, ad avviso di chi scrive, certamente necessaria è consigliabile contattare il concessionario agente per esporre la propria situazione ed esortarlo a trasmette gli atti al campione penale, al fine di dare impulso alla fase di conversione.
Come si è detto, è da escludere la possibilità di richiesta di dilazioni in via amministrativa al concessionario che gestisce il recupero delle multe: infatti, il T. U. in materia di riscossione mediante ruolo delle pene pecuniarie rinvia a tutta una serie di norme del D. P. R. 602/1973 (Formazione dei ruoli, consegna dei ruoli al concessionario, modalità di pagamento, ecc.) ad eccezione della norma relativa alla dilazione di pagamento (art. 19 D.P.R.). Al contrario, l'art. 19 è espressamente richiamato in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Il legislatore ha pertanto limitato la facoltà di rateizzare la pena pecuniaria ai soli organi giudiziari, non potendosi neppure applicare (perché abrogata dallo stesso T.U.) la vecchia norma della Tariffa penale (art.237) che attribuiva ad organi dell'amministrazione delle Finanze di dilazionare il pagamento fino a sei anni, previa garanzia della propria solvibilità.
Trasmissione degli atti
Dopo la comunicazione da parte del concessionario che attesta l'infruttuoso esito del recupero della multa o dell'ammenda, il Campione penale trasmette gli atti al pm affinché presenti richiesta di conversione presso il magistrato di sorveglianza competente (art. 182 disp. att.c.p.p.)
Decisione del magistrato di sorveglianza
Il magistrato di sorveglianza, dopo aver svolto nuove indagini ai sensi dell'art. 182, II comma, disp. att. C.p.p., può accertare:
In particolare, riguardo al procedimento di recupero della pena pecuniaria nei confronti del condannato irreperibile l'art. 235 del T.U. disciplina due diverse ipotesi:
Condanna alla sola pena pecuniaria
La notifica dell'avviso di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 143 c.pc. (ossia presso il comune di residenza o di nascita, ovvero tramite consegna copia al pm) comporta l'annullamento del credito da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione. E' prevista comunque la reviviscenza del credito qualora successivamente il condannato risulti reperibile.
Condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva
Alla notifica ex art. 143 c.p.c segue l'annullamento del credito da parte della cancelleria e la trasmissione degli atti al pm che provvede all'esecuzione con il rito degli irreperibili (in sostanza viene emanato un decreto di irreperibilità con il quale si ordina che la notificazione sia validamente eseguita mediante consegna al difensore designato nel decreto stesso). Accertata in tal modo la "reperibilità" del debitore, il PM rimette gli atti alla cancelleria per l'iscrizione a ruolo del credito.
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