Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il danno da morte

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art. 2043 Codice Civile).

Il modello risarcitorio della responsabilità civile mira ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato volto, perlomeno in astratto, a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l'evento lesivo.

Il danno si distingue, schematicamente (1), in:

1. danno patrimoniale:

(a) danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato.

Si tratta delle spese sostenute come conseguenza del danno subito (spese per medicinali, riabilitazione, psicologo, meccanico, ..). Va rigorsamente provato mediante la relativa documentazione quale fatture, scontrini, ...

(b) lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato (chiamato anche danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa).

Se a causa del danno ci sarà un mancato introito (per la degenza in ospedale, o perchè il danneggiato non potrà più svolgere l'attività lavorativa svolta prima dell'incidente o la può svolgere in maniera minore), questo dovrà essere risarcito. Il criterio utilizzato è quello del reddito effettivo (o in mancanza quello del triplo della pensione sociale: L. 39/1977, cfr. paragrafo successivo), con calcolo automatico del coefficiente di sopravvivenza (tavole attuariali del R.D. 9.10.1922 n. 1403) e l'applicazione dello scarto tra vita lavorativa e fisica.

E' stato ulteriormente precisato (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 maggio - 28 giugno 2011, n. 14278) che allorché, per varie cause, il soggetto leso non sia nelle condizioni di provare il reddito ovvero di produrlo a causa della età, della disoccupazione, della cassa integrazione o degli studi intrapresi e ancora in corso di perfezionamento la legge (L. 26 febbraio 1977 n. 39 che converte, con modifiche, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857) adotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale; alla base del calcolo si pone il reddito annuale ricostruito in relazione alla entità della invalidità permanente, in misura elevata pari al 25%, in un soggetto in età di studi superiori, che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica.

Così, lo studente inoccupato ma proficuamente dedito agli studi, ha diritto alla risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi (Cass. 1989 n. 2150).

Tale approccio, confermato nella successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui Cass. 2002 n.101, Cass. 2004 n. 23298, trova un ulteriore conferma nel principio del risarcimento integrale del danno alla persona, ribadito alle SU civili del 24 novembre 2008 n. 26972 nel punto 4.8. del preambolo sistematico, che enuncia un principio generale di filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute. Qui il complesso pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale gravità, medicalmente accertata, con le circostanze oggettive qualificanti le qualità ed aspettative di vita della giovane lesa, costituisce da un lato la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta del soggetto agente, e d'altro lato la prova presuntiva circostanziata che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non trattandosi di prova inferiore a quelle c.d. dirette o complete in relazione alla natura del danno. Vedi in tal senso il punto 4.10 delle SU citate, con la precisazione ivi indicata sugli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, attinenti alla perdita della capacità lavorativa, che consentano di risalire al fatto ancora ignoto, relativo alle perdite patrimoniali e di ciance lavorative .

Peraltro, come ha stabilito la Cassazione (ex multis Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.11.2011 n. 23761 che negato il lucro cessante per un libero professionista perchè l'invalidità temporanea dedotta poteva comportare solo un mero differimento temporale dell'esecuzione delle prestazioni), tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031).

In altri termini, mentre l’invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006 n. 1230).

La liquidazione di tale danno, peraltro, non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1120).

2) danno non patrimoniale:

Si tratta del danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana, e deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (art.2059 c.c.). Più frequenti sono i danni derivanti da reato (es. lesioni colpose in caso di incidente stradale o in caso di intervento chirurgico sbagliato). Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale e la sua valutazione è essenzialmente equitativa.

Il danno non patrimoniale, di cui recentemente si è (ri)affermata la nozione unitaria, può peraltro essere differenziato in

(a) danno biologico (o danno alla salute): lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Il danno biologico, cioè il danno alla slaute, ricomprende sia i danni fisici che i danni psichici (ansia che diventa patologica, sindrome post traumatica da stress, attacchi di panico che necessitano di un intervento specialistico, ..).

Il danno biologico va risarcito comunque e indipendentemente dai suoi riflessi sulla situazione patrimoniale della vittima (la lesione alla salute della casalinga vale quanto quella al commercialista). I criteri da utilizzare per la liquidazione sono equitativi (art. 1226 c.c. richiamato dagli artt. 2056 e 2057 c.c.).

Punto fermo è la sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale, secondo la quale "il criterio di liquidazione del danno deve essere rispondente da un lato ad una uniformità pecuniaria di base (lo stesso danno non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto: è infatti la lesione in sé e per sé considerata che rileva, in quanto pregna del disvalore giuridico attribuito alla medesima dal divieto primario ex artt. 32 Cost. 2043 c.c.) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psicofisica del soggetto.

Sulla base di una perizia medico legale verrà dunque accertata la invalidità temporanea (parziale I.T.P. o totale I.T.T.) e la invalidità permanente (I.P.), che verrà monetizzata normalmente in base al cd. sistema tabellare.

Tale sistema - che mira ad evitare discrezionalità nella liquidazione del danno - attribuisce ad ogni punto d'invalidità un valore monetario crescente; ad ogni fascia di età (con intervalli di cinque o dieci anni, per un totale di tredici), è assegnato un demoltiplicatore (da 1 per i minori di dieci anni sino a 0,40 per i maggiori di ottanta).

Dato che il sistema tabellare costituisce attuazione del principio di equità, ogni danno deve essere sempre valutato caso per caso: le tabellein uso nei vari tribunali possono essere solo un punto di riferimento per tale personalizzazione. 

(b) danno morale soggettivo: è la sofferenza soggettiva (pretium doloris) cagionata da fatto illecito e va risarcito solo nei casi previsti dalla legge, in primis se il fatto illecito costituisce reato (art. 185 c.p.) (2).

Esso viene liquidato sul base equitativa, aumentando l'importo riconosciuto a titolo di danno biologico di una percentuale dal 30% al 50%. Le tabelle di Milano del 2009 si sono adeguate alle novità giurisprudenziali definendo tale aumento quale "personalizzazione" del danno biologico.

(c) danno esistenziale (o danno a valori costituzionalmente riconosciuti), è qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l'esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.

Si tratta di una sottocategoria di danno ancora in via di definizione, comprensivo del cd. danno estetico, del cd. danno alla vita di relazione, alla sfera sessuale ecc.

3. danno da morte del congiunto

In generale, possono essere suscettibili di risarcimento i danni (biologico e morale, essenzialmente) subiti dai congiunti sia per se (iure proprio), sia quali eredi del defunto (iure successionis o iure haereditario).

Rimandando all'approfondimento sul danno da morte del prossimo congiunto, in sintesi, secondo la giurisprudenza maggioritaria (ma non del tutto convincente)

- è risarcibile il danno biologico (danno alla salute), iure successionis, laddove vi sia un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte (giorni non ore); se non vi è tale lasso di tempo, impedisce la formazione del danno risarcibile in capo al de cuius, trasmissibile agli eredi (secondo lo schema di cui all’art. 565 c.c.);

-è risarcibile il danno morale subito dal defunto, da intendersi come danno terminale avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita (da collocare nell’ambito del danno psichico catastrofale), con la conseguente trasmissibilità agli eredi, iure successionis.

-è risarcibile il danno morale subito iure proprio dai congiunti, purchè ne siano forniti idonei elementi di prova, anche in via presuntiva (per i genitori di un figlio si va da 150.000 - 300.000 €);

-è risarcibile il danno biologico (anche quale dano psichico) subito iure proprio dai congiunti, purchè detto danno alla slaute sia rigorosamente provato (con una consulenza medico legale);

-è risarcibile il danno patrimoniale anche sotto il proficlo del lucro cessante, cioè come mancata contribuazione del defunto alle esigenze del nucleo familaire.

I parenti hanno diritto ad un risarcimento anche in caso di danno cd. catastrofale (macrolesioni, cioè quando il congiunto ha una invalidità permanente molto alta, prossima o superiore al 50- 60%).

 

4. Interessi, rivalutazione, spese legali

Le somme dovute per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile costituiscono un debito di valore, e cioè debito sul quale devono essere calcolate non solo la rivalutazione, ma anche gli interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale (cfr. Cassazione civile sez. II, 14 febbraio 2000, n. 1622; Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463; Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 1998, n. 1764; Cassazione civile sez. III, 6 novembre 1998, n. 11190; si veda anche "risarcimento del danno: criteri di calcolo di rivalutazione e interessi").

Sul punto una sentenza della Cassazione civile a sezioni unite dd. 17 febbraio 1995, n. 1712, stabilisce che il tasso degli interessi non può essere calcolato sulla somma integralmente rivalutata – realizzandosi in detta ipotesi una ingiustificata locupletazione - ma può essere computato:

1) o, previa devalutazione della somma liquidata in moneta attuale, sulla somma così ottenuta e progressivamente rivalutata dalla data dell’illecito sino alla data della sentenza;

2) o liquidando la somma in moneta dell’epoca dell’illecito e computando distintamente la rivalutazione ed il calcolo degli interessi sulla somma progressivamente rivalutata.

Per quanto riguarda le spese legali, in caso di transazione il legale viene normalmente retribuito dall'assicurazione nella misura del 10% oltre la somma destinata al risarcimento (così, se la somma versata a titolo di risarcimento è di € 100.000, a questa l'assicurazione aggiungerà € 10.000 oltre ad accessori per un totale di 13.770 facendo pervenire un assegno onnicomprensivo di € 113.770). In caso di processo, di massima provvederà il giudice a liquidare la parte delle spese legali del danneggiato da mettersi a carico del'assicurazione.

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Note:

1. Si consideri che la tematica dela risarcibilità del danno è strettamente connesso allo sviluppo della giusrisprudenza che si adegua alla coscienza sociale: a causa di mutamenti spesso repentini o inaspettati lo schema di seguito proposto può valere solo per una migliore introduzione alla tematica, la cui trattazione organica richiederebbe ben altro impegno. Non trovano comunque tutela i cd. danni bagatellari, cioè i danni futili o irrisori (non posso più urlare allo stadio), ovvero, insignificante o irrilevante per il livello di lesione raggiunto (non posso uscire dal garage di casa a causa di lavori che durano qualche ora). Non viene nemmeno considerato il rischio corso ("avrei potuto anche morire", "se non avessi avuto il casco chissà come sarei ridotto", ..). Per il danno cd. differenziale (che si riferisce alla differenza tra indennizzo INAIL e risarcimento integrale, ad es. in caso di infortunio sul lavoro) si rimanda all'apposito approfondimento sul danno differenziale tra indennizzo INAIL e risarcimento integrale.

2. Il legislatore ha notevolmente ampliato i casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell’ipotesi di reato (art. 185 c.p.), in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 L. n. 117/88: risarcimento anche dei danni non patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie; art. 29, sostituito dall’art. 152, comma 12, d.lvo 30 giugno 2003 n. 196 comma 9, L. n. 675/96: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma 7, D.L.vo n. 286/98: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 L. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, ..).

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