Separazione legale e separazione di fatto

I. Separazione legale

La separazione legale (sia essa consensuale o giudiziale) dei coniugi è regolamentata dal Codice Civile agli artt. 150 e ss., dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.

La separazione legale incide su alcuni effetti propri del matrimonio, e precisamente sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.

Sinteticamente, con la separazione legale (consensuale o giudiziale):

- si scioglie la comunione legale dei beni,

- cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione,

- permane il dovere di contribuire nell'interesse della famiglia,

- sussiste il dovere di mantenimanto del coniuge più debole,

- permane il dovere di mantenere, educare ed istruire la prole,

- viene decisa l'assegnazione della casa familiare (cioè della casa dove la vita familiare si è svolta, non rilevando la proprietà dell'immobile),

- si decide l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento.

La separazione legale (giudiziale o consensuale che sia) non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge (con conseguente divieto di contrarre nuove nozze e con permanenza dei diritti successori in capo al coniuge separato).

La separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi, e ad istanza anche solo di uno dei coniugi.

La separazione ha carattere transitorio: è infatti possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.), sempilcemente riprendendo la coabitazione. Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

a) la separazione consensuale

La separazione è detta consensuale quando marito e moglie decidono di separarsi di comune accordo tra loro.

L'accordo tra i coniugi deve regolamentare:
- diritti patrimoniali,
- mantenimento del coniuge debole,
- diritti di visita e mantenimento della prole,
- assegnazione della casa coniugale.

Il controllo giudiziale sarà relativo (quasi) solo agli interessi della prole.

La separazione consensuale ha inizio con il deposito del ricorso, che fino a qualche anno fa poteva anche avvenire senza l'assistenza di un avvocato: se il ricorso è presentato congiuntamente con l'assistenza di un unico legale per entrambi, i coniugi potranno dividere la parcella ma il legale non potrà difendere una sola delle parti qualora successivamente insorgano dissidi fra i coniugi.

All'udienza che sarà fissata dinanzi al Presidente del Tribunale (al massimo un paio di mesi per il Trentino Alto Adige), i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione; se fallisce, e se gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi e soprattutto per la prole, il tribunale dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione. Gli accordi sono sempre rivedibili (con controllo giudiziale) in caso di mutamento della situaizone di fatto; dall'udienza decorrerà il termine dei 3 anni per poter chiedere il divorzio.

b) la separazione giudiziale

La separazione giudiziale presuppne che non vi sia accordo tra i coniugi e non può pertanto addivenirsi ad una separazione consensuale.

La separazione giudiziale può essere quindi richiesta anche da uno solo dei due coniugi.

In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto con conseguente esclusione del diritto di mantenimento del coniuge a cui la separazione viene addebitata.

La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale che in questa fase, adotterà i porvvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole.
Successivamente il procedimento viene assegnato al cd. giudice istuttore e si svolge secondo le forme (e con i tempi) del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza.
Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale (mentre non è possibile il contrario).

Anche le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

quali documenti servono

Sia in caso di separazione consensuale che in caso di separazione giudiziale è necessario allegare al relativo ricorso i seguenti documenti:

1.Estratto per sunto dell'atto di matrimonio
2.Certificato di Stato Famiglia (di entrambi i coniugi se non sono più conviventi);
3.Certificato di residenza (di entrambi se non più conviventi)
4.Dichiarazione dei redditi degli utlimi due anni di entrambi i coniugi.

Al momento di richiedere in Comune i documenti di cui ai punti 1. 2. e 3. si faccia presente che le servono per una separazione per evitare le spese.

II. Separazione di fatto

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.

III. Divorzio

Lo scioglimento del matrimonio (civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (religioso) può essere chiesto da uno dei coniugi (art. 3 L. 898/70) anche quando, dopo la celebrazione del matrimonio, sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18.12.1970.

In tal caso (ma le caue di divorzio sono anche molte altre) per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.

Serve dunque procurarsi:

- copia del verbale d'udienza presidenziale;
- copia della sentenza di separazione con dichiarazione di passaggio in giudicato;
- atto di matrimonio rilasciato dal comune in cui il matrimonio è stato celebrato;
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- fotocopia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni (in caso di mancanza, autodichiarazione attestante il fatto di non aver presentato la dichiarazione nell'anno).

In ipotesi di divorzio giudiziale, il coniuge separato può proporre, tramite il proprio difensore, la domanda di divorzio tramite ricorso al Tribunale competente (secondo l'art. 4 legge divorzio).

Detta domanda sarà poi notificata all'altro coniuge, il quale dovrà comparire all'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale. La legge prevede che entrambi i coniugi debbano comparire personalmente alla suddetta udienza davanti al Presidente del Tribunale, affinchè quest'ultimo possa tentare di conciliarli.

Se la conciliazione non riesce o se il coniuge convenuto non compare, il Presidente emetterà i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e nominerà il giudice istruttore davanti al quale proseguirà la causa (per eventuali obblighi patriminiali, ..).

A seguito della pronuncia di divorzio, vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.) e si perde il cognome del marito.

 

Contatti Rovereto

Piazza Podestà, 10
38068 Rovereto TN
T +39.0464.436688
F +39.0464.436648
Emergenza +39.334.8676783
mail: studio@canestrinilex.it

skype: canestrinilex

Contatti Bolzano

Siegesplatz, 47
39100 Bozen BZ
T +39.0464.436688
F +39.0464.436648

Emergenza +39.334.8676783
mail: studio@canestrinilex.it

skype: canestrinilex

Informazioni legali

Il presente sito è inteso e predisposto ai soli fini informativi dell'attività professionale svolta dallo studio legale.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Avv. Nicola Canestrini avviene nel rispetto delle norme sulla privacy.

L'accesso al sito comporta l'integrale accettazione delle condizioni d'uso.